Glossario

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Indicazione dei rimedi giuridici

L'indicazione dei rimedi giuridici ha lo scopo di informare la persona interessata da un atto amministrativo o dalla decisione di un tribunale circa le sue possibilità di impugnare la decisione dell'autorità o del tribunale. Una regolare indicazione dei rimedi giuridici deve contenere la dicitura di indicazione dei rimedi giuridici, la denominazione dell'autorità o del tribunale presso la/il quale deve essere presentato il rimedio giuridico, e il termine entro il quale il rimedio giuridico deve essere presentato ed eventualmente motivato.

Indice misto

Di norma, ogni due anni il Consiglio federale adegua le rendite all’andamento dei salari e dei prezzi. Le rendite vengono adeguate prima dello scadere dei due anni qualora l’inflazione superi in un anno il quattro per cento. L’adeguamento avviene sulla base del cosiddetto indice misto, che corrisponde alla media dell’indice dei salari e dei prezzi.

Interessi

Corrispettivo dovuto in cambio di un prestito di denaro o spettante a fronte di un investimento in denaro.

Interessi di mora

Gli interessi di mora sono interessi dovuti sui debiti in denaro. Essi devono essere corrisposti allorquando non siano stati rispettati dei termini di pagamento o delle scadenze tecniche.

Lacune contributive

Le rendite vengono calcolate sostanzialmente sulla base del reddito annuo e degli anni di contribuzione. Se tuttavia i contributi non sono stati versati in maniera ininterrotta o se addirittura mancano degli interi anni contributivi, si parla delle cosiddette lacune contributive. In tali casi l’AVS può corrispondere soltanto una rendita parziale. I contributi AVS mancanti possono essere reintegrati entro un termine massimo di cinque anni. In caso di lacune l’AVS può tuttavia prendere in considerazione anche quei contributi che sono stati versati prima del 21° anno di vita e nell’anno del pensionamento. Le lacune AVS antecedenti al 1979 vengono colmate gratuitamente dall’AVS fino a un massimo di tre anni.

Lavoratore indipendente

Per lavoratore indipendente si intende una persona che si assume il proprio rischio economico ed è autorizzata a prendere decisioni aziendali. Un lavoratore indipendente si presenta verso l'esterno con un nome aziendale, può scegliere liberamente la propria organizzazione aziendale e lavora  per conto di più datori di lavoro. È considerato un lavoratore indipendente anche chi dà lavoro ad altre persone.

Limite di reddito

Reddito (minimo) massimo annuale stabilito dal Parlamento, rilevante per il calcolo del diritto alle prestazioni.

Moduli

Per mettersi in contatto con la cassa di compensazione (sia relativamente alle prestazioni che per i contributi), di norma è necessario compilare dei moduli.

Notifica del decesso

L'Ufficio centrale di compensazione (CdC) notifica periodicamente i decessi alle casse di compensazione.

Numero assicurato

Dal 1° luglio 2008 nell’AVS (così come nell’AI e nell’IPG) viene utilizzato un numero assicurato a 13 cifre. Il numero è completamente anonimo e soddisfa i requisiti validi in materia di tutela dei dati. Esso viene assegnato una volta sola e non cambia neanche in caso di, p. es., modifica del nome in seguito a matrimonio. Un uso diffuso, sebbene mirato e controllato, del numero AVS nella rete della sicurezza sociale facilita notevolmente il coordinamento del sistema decentralizzato. Esso permette di gestire in maniera efficace la collaborazione fra gli organi del sistema di assicurazione sociale decentralizzato svizzero e, dunque, permette un notevole risparmio di lavoro.

Numero AVS

Dal 1° luglio 2008 nell’AVS (così come nell’AI e nell’IPG) viene utilizzato un numero assicurato a 13 cifre. Il numero è completamente anonimo e soddisfa i requisiti validi in materia di tutela dei dati. Esso viene assegnato una volta sola e non cambia neanche in caso di, p. es., modifica del nome in seguito a matrimonio.
Un uso diffuso, sebbene mirato e controllato, del numero AVS nella rete della sicurezza sociale facilita notevol-mente il coordinamento del sistema decentralizzato. Esso permette di gestire in maniera efficace la collaborazione fra gli organi del sistema di assicurazione sociale decentralizzato svizzero e, dunque, permette un notevole risparmio di lavoro.

Obbligo di informazione

Le casse di compensazione e il datore di lavoro devono concedere ai servizi di controllo e di revisione l’accesso ai loro registri. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa, i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi devono fornire alle casse di compensazione informa-zioni veritiere. Inoltre le casse di compensazione, i datori di lavoro e tutte le altre persone ed enti incaricati dell’esecuzione della LAVS e del suo controllo, così come tutti gli assicurati, sono tenuti a fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni e a inviare allo stesso per la consultazione tutti gli atti necessari per l’esecuzione dell’attività di vigilanza.

Obbligo di partecipazione

La persona assicurata deve fare tutto il possibile per evitare conseguenze dovute a un problema di salute, e in particolare per ridurre la durata e l’entità dell’inabilità al lavoro e per prevenire il verificarsi di un’invalidità. Vi è inoltre l’obbligo a realizzare attivamente tutte le misure ragionevoli per il mantenimento del posto di lavoro attuale e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Se una persona non adempie i propri obblighi, le prestazioni possono essere decurtate o negate.

Opposizione

L’opposizione è uno strumento giuridico di prima istanza previsto dal diritto svizzero. Tipicamente l’opposizione viene giudicata dallo stesso servizio che ha già emesso la decisione contestata.

Periodo di contribuzione

Le persone assicurate dall’AVS devono versare i contributi fino a quando esercitano l’attività lucrativa. Per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa l’obbligo di contribuzione inizia il 1° gennaio dell’anno suc-cessivo al compimento dei 20 anni di età e dura fino alla fine del mese in cui viene raggiunta l’età di pensionamento ordinaria.

Persona senza attività lucrativa

Sono considerate persone senza attività lucrativa le persone, di nazionalità svizzera o straniera, che risiedono in Svizzera, ma non conseguono alcun reddito da lavoro o ne conseguono soltanto uno esiguo. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 20° anno di età. Le basi per il calcolo dei contributi sono costituite dal patrimonio e dal reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20.

Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) sono state introdotte nel 1966. Esse sono di ausilio laddove le rendite dell’AVS/AI ovvero le indennità giornaliere dell’AI unite al patrimonio non siano sufficienti per coprire i costi di sussistenza minimi. Le PC intendono dunque assicurare la sopravvivenza e, in ultima analisi, prevenire la povertà.
Dal punto di vista della politica sociale le PC sono dunque uno strumento su misura per garantire concretamente e individualmente a ogni pensionato il minimo vitale, come sancito dalla costituzione.

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro nelle assicurazioni sociali sono costituite, in particolare, da indennità giornaliere, prestazioni complementari annuali, assegni per grandi invalidi e assegni per prestazioni in natura.

Prestazioni in natura

Le prestazioni in natura sono prodotti concreti di natura materiale, come ad es. mezzi ausiliari. Nel caso delle prestazioni complementari, è considerato come una prestazione in natura anche il rimborso dei costi per malattia e per disabilità.

Principio dell’anno del conseguimento

I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato oppure fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.

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